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	<title>Senza categoria Archivi - Ced Consulting Srls</title>
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	<title>Senza categoria Archivi - Ced Consulting Srls</title>
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	<item>
		<title>Obbligo Normativo D.Lgs. 81/08 &#038; Accordo Stato-Regioni 2025 </title>
		<link>https://cedconsulting.it/2026/03/19/obbligo-normativo-d-lgs-81-08-accordo-stato-regioni-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 17:41:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il tuo certificato sta per scadere? La formazione del preposto deve essere aggiornata entro due anni dall&#8217;ultimo corso.&#160; 🎯 Obiettivo del corsoAggiornare le competenze dei preposti su: 📅 Dettagli del Corso 📝 IscrizioniContattaci per informazioni: e-mail corsi@cedconsulting.it ,tel.0522/082450 🛡️ Perché scegliere noi</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il tuo certificato sta per scadere? La formazione del preposto deve essere aggiornata entro due anni dall&#8217;ultimo corso.&nbsp;</p>



<p><strong>🎯 Obiettivo del corso</strong><br>Aggiornare le competenze dei preposti su:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Novità legislative (Accordo Stato-Regioni 2025).</li>



<li>Ruolo e responsabilità nella vigilanza.</li>



<li>Gestione della comunicazione con i lavoratori e il datore di lavoro.</li>



<li>Aggiornamento sui rischi specifici. </li>
</ul>



<p><strong>📅 Dettagli del Corso</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Durata:</strong> 6 ore .</li>



<li><strong>Data:</strong>  1° corso programmato  il 01/04/2026 ore 9:30 &#8211; 12:30  e il 02/04/2026 ore 16:00 -19:00</li>



<li><strong>Data:</strong>  2° corso programmato  il 01/04/2026 ore 16:00 &#8211; 19:00  e il 02/04/2026 ore 10:00 -13:00</li>



<li><strong>Modalità:</strong>  Videoconferenza sincrona</li>
</ul>



<p><strong>📝 Iscrizioni</strong><br><strong>Contattaci per informazioni:</strong> e-mail corsi@cedconsulting.it ,tel.0522/082450</p>



<p><strong>🛡️ Perché scegliere noi</strong></p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Docenti esperti qualificati.</li>



<li>Rilascio attestato valido su tutto il territorio nazionale.</li>



<li>Corso in linea con le ultime indicazioni su salute e sicurezza. </li>
</ul>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>AGGIORNAMENTO DVR (VALUTAZIONE RISCHIO)</title>
		<link>https://cedconsulting.it/2025/05/13/aggiornamento-dvr-valutazione-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 13:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Validità e scadenza del DVR La validità del DVR è strettamente legata alla necessità di tenerlo&#160;aggiornato in base ai cambiamenti che avvengono all’interno dell’azienda. Sebbene il DVR non abbia una scadenza fissa, la legge stabilisce che vada revisionato&#160;almeno ogni 3 anni, ma deve essere aggiornato immediatamente ogni volta che si verificano modifiche significative, come modifiche [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Validità e scadenza del DVR</strong></p>



<p>La validità del DVR è strettamente legata alla necessità di tenerlo&nbsp;<strong>aggiornato in base ai cambiamenti che avvengono all’interno dell’azienda</strong>. Sebbene il DVR non abbia una scadenza fissa, la legge stabilisce che vada revisionato&nbsp;<strong>almeno ogni 3 anni</strong>, ma deve essere aggiornato immediatamente ogni volta che si verificano modifiche significative, come modifiche ai processi produttivi, introduzione di nuove tecnologie o a seguito di infortuni gravi. La mancata revisione periodica o in seguito a modifiche rilevanti può comportare gravi sanzioni; quindi, è fondamentale rispettare questi obblighi per garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare sanzioni.</p>



<p><strong>Quando aggiornare il DVR?</strong></p>



<p>Mantenere il&nbsp;<strong>DVR</strong>&nbsp;<strong>aggiornato</strong>&nbsp;è fondamentale per assicurare la sicurezza all’interno di un’<strong>azienda</strong>. Identificare e affrontare tempestivamente i possibili fattori di rischio non solo aiuta ad evitare sanzioni, ma permette anche di avere una visione chiara dello stato di sicurezza aziendale, consentendo così di lavorare in modo più consapevole e, soprattutto, in sicurezza.</p>



<p>L’<strong>aggiornamento del DVR&nbsp;</strong>è obbligatorio in situazioni specifiche definite dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>In occasione di modifiche del processo produttivo (nuove macchine, nuove lavorazioni, nuovi materiali)</li>



<li>In caso di ristrutturazioni aziendali o cambiamenti organizzativi</li>



<li>A seguito di infortuni gravi o ricorrenti</li>



<li>Quando si presenta un avanzamento tecnologico nelle misure di sicurezza</li>



<li>Se cambia il Datore di Lavoro</li>



<li>Qualora i risultati della sorveglianza sanitaria evidenzino nuovi rischi</li>
</ul>



<p><strong><u>Attenzione! Il mancato aggiornamento del DVR comporta sanzioni fino a 7.862€ e il rischio di arresto fino a sei mesi.</u></strong></p>



<p><strong>Aggiornamento DVR per modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro</strong></p>



<p>In questo primo caso rientrano tutte quelle situazioni che, in diverso modo, portano a una modifica del modo in cui il lavoro viene organizzato e svolto all’interno dell’attività, con particolare attenzione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che questo può comportare.</p>



<p>Questo si applica, per esempio, in caso di apertura di una sede distaccata o di trasferimento in nuova sede. In questo caso, trattandosi di una sede di lavoro diversa da quella che era stata precedentemente comunicata e valutata, è opportuno che il datore di lavoro richieda un aggiornamento del DVR sulla base delle nuove condizioni che si sono presentate.</p>



<p>Lo stesso avviene anche in caso di inserimenti di nuovi macchinari o strumentazioni. Sebbene non si tratti in questo caso di un cambiamento radicale come un trasferimento o l’apertura di una nuova sede, anche in questo caso si è davanti a situazioni che vanno a modificare il modo in cui il lavoro viene portato avanti e, quindi, anche i fattori di rischio a esso connessi.</p>



<p><strong>Aggiornamento DVR a seguito di infortuni gravi o ricorrenti</strong></p>



<p>Anche in assenza di trasferimenti, ristrutturazioni, nuove sedi o spostamenti di sede il DVR deve essere aggiornato in seguito a infortuni significativi.<br>Rientrano in questo ambito infortuni che riguardino:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Cadute in basso o dall’alto oltre una certa altezza.</li>



<li>Incidenti legati a incendi o scoppi.</li>



<li>Infortuni causati da mezzi di trasporto.</li>



<li>Infortuni causati da mezzi di sollevamento</li>



<li>Infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore.</li>
</ul>



<p>In questo senso si fa anche riferimento alla situazione clinico-sanitaria del lavoratore a seguito dell’infortunio. Vengono considerati gravi infortuni che provocano fratture, lesioni agli occhi e perdita di conoscenza (anche di breve durata).</p>



<p>Inoltre, indipendentemente dalla dinamica dell’incidente o delle conseguenze a livello clinico-sanitario, vengono considerati significativi infortuni che si ripetono con una certa frequenza (pari o superiore a tre volte l’anno).</p>



<p><strong>Aggiornamento DVR per cambio datore di lavoro</strong></p>



<p>Non è necessario provvedere all’aggiornamento del DVR nel caso di cambiamento di nomine delle persone coinvolte nella sua redazione (medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).<br>Fa tuttavia eccezione il datore di lavoro. Mentre la modifica in organigramma di una delle figure aziendali per la sicurezza non richiede un aggiornamento del DVR, l’aggiornamento è obbligatorio in caso di cambiamento del datore di lavoro.</p>



<p><strong>Come aggiornare il DVR?</strong></p>



<p>La procedura per l’aggiornamento del DVR coinvolge le seguenti fasi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Comunicazione ai lavoratori</strong> e aggiornamento della formazione sulla sicurezza</li>



<li><strong>Analisi delle modifiche</strong> (nuove attività, macchinari, incidenti recenti)</li>



<li><strong>Valutazione dei nuovi rischi</strong> e adeguamento delle misure di sicurezza</li>



<li><strong>Revisione del documento</strong> <strong>sicurezza sul lavoro</strong> con integrazione delle misure aggiornate</li>



<li><strong>Apposizione della data certa</strong> (firma digitale o invio PEC)</li>
</ul>



<p><strong>Aggiornamento DVR: figure coinvolte e chi deve firmare il DVR aggiornato</strong></p>



<p>Le figure coinvolte nell’aggiornamento del DVR sono le stesse che partecipano alla sua prima redazione.<br>Si parla quindi di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Datore di lavoro</strong>, a cui spetta la presentazione del <strong>documento</strong> <strong>sicurezza sul lavoro</strong> e che a tale scopo si avvale della consulenza di professionisti.</li>



<li><strong>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</strong>, che ricopre due funzioni. Innanzitutto, supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR. In secondo luogo, lo aiuta ad attuare le misure di protezione e prevenzione previste per l’attività in seguito alla valutazione dei rischi.</li>



<li><strong>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</strong>, che deve essere consultato per la redazione della valutazione (così da scioglierne alcuni nodi di contenuti) e poi ricevere una copia del DVR.</li>



<li><strong>Medico competente</strong>, qualora per l’attività in questione siano previsti anche protocolli di sorveglianza sanitaria. In questo caso il medico di competenza andrà a curare alcuni elementi specifici all’interno del DVR</li>
</ul>



<p><strong>DVR e data certa: cos’è e come ottenerla</strong></p>



<p>Con “DVR data certa” si intende l’apposizione della data in cui il DVR viene certificato o rielaborato, che può essere ottenuta nei seguenti modi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Registrazione presso un notaio</li>



<li>Firma digitale con marca temporale</li>



<li>Invio tramite PEC</li>
</ul>



<p>Come previsto dall’art.28 comma 2, in caso di certificazione della data tramite firma sarà necessario che la data e la firma vengono apposte dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Rappresentante dei Lavoratori.<br>L’inserimento della data è un importante elemento a tutela e ulteriore garanzia per il datore di lavoro, che in questo modo certifica di aver richiesto ed effettuato la Valutazione dei Rischi&nbsp;<strong>prima che si verifichino infortuni oppure ispezioni</strong>.</p>



<p><strong>Cosa succede se non aggiorno il DVR?</strong></p>



<p>Il mancato aggiornamento del DVR può portare a&nbsp;<strong>sanzioni severe</strong>.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Ammenda fino a 2.457,01€ in caso di adozione del DVR con valutazione incompleta dei rischi. Lo stesso vale nel caso in cui a mancare non siano state correttamente individuate mansioni che potrebbero esporre i lavoratori a rischi specifici.</li>



<li>Ammenda fino a 4.511,96€ nel caso in cui nel DVR non siano stati inclusi elementi, tra cui il programma delle misure integrative, le misure di prevenzione e protezione previste e i ruoli previsti dall’organizzazione dell’azienda.</li>



<li>Arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a 7.862,37€ in caso di omessa valutazione dei rischi o mancata compilazione del DVR.</li>
</ul>
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			</item>
		<item>
		<title>Decreto-legge 19/2024: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro</title>
		<link>https://cedconsulting.it/2025/03/05/decreto-legge-19-2024-le-novita-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 17:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto importanti novità normative in materia di tutela delle condizioni di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 13 marzo 2024, n. 521 ha sintetizzato tali novità, tra le quali alcune hanno modificato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://cedconsulting.it/2025/03/05/decreto-legge-19-2024-le-novita-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">Decreto-legge 19/2024: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://cedconsulting.it">Ced Consulting Srls</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha introdotto importanti novità normative in materia di tutela delle condizioni di lavoro. L’<strong>Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 13 marzo 2024, n. 521</strong> ha sintetizzato tali novità, tra le quali alcune hanno modificato la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>



<p>L’art. 29, comma 19 del Decreto ha sostituito l’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, in materia di “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, introducendo a partire dal 1° ottobre 2024 l’obbligo di una <strong>patente a punti </strong>per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.</p>



<p>La patente verrà <strong>rilasciata dall’INL ai soggetti in grado di dimostrare</strong>:</p>



<ol start="1" style="list-style-type:lower-alpha" class="wp-block-list">
<li>l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;</li>



<li>l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008;</li>



<li>l’adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente Decreto;</li>



<li>il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);</li>



<li>il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);</li>



<li>il possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).</li>
</ol>



<p>La patente sarà rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti e subirà decurtazioni variabili a seconda della gravità delle eventuali violazioni commesse. I crediti potranno essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. Per lavorare nei cantieri sarà necessario che sulla patente a punti siano presenti almeno 15 crediti residui, pena il pagamento di sanzioni amministrative. Tra gli obblighi del committente (o responsabile dei lavori) ci sarà quello di <strong>verificare nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, il possesso della patente</strong> e di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso della patente.</p>



<p>Inoltre, l’art. 29, commi 7-9 del Decreto ha introdotto la <strong>“Lista di conformità INL”</strong>, un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito, previo assenso, il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito di un accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.</p>



<p>In materia di <strong>DURC e regolarità contributiva</strong> l’art. 29, comma 1 del Decreto introduce due novità. La prima subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale <em>“comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (…)”</em>. Novità di maggior rilievo è quella che prevede che resti fermo il diritto ai benefici <em>“in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”</em>.</p>
<p>L'articolo <a href="https://cedconsulting.it/2025/03/05/decreto-legge-19-2024-le-novita-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/">Decreto-legge 19/2024: le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro</a> proviene da <a href="https://cedconsulting.it">Ced Consulting Srls</a>.</p>
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