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Validità e scadenza del DVR

La validità del DVR è strettamente legata alla necessità di tenerlo aggiornato in base ai cambiamenti che avvengono all’interno dell’azienda. Sebbene il DVR non abbia una scadenza fissa, la legge stabilisce che vada revisionato almeno ogni 3 anni, ma deve essere aggiornato immediatamente ogni volta che si verificano modifiche significative, come modifiche ai processi produttivi, introduzione di nuove tecnologie o a seguito di infortuni gravi. La mancata revisione periodica o in seguito a modifiche rilevanti può comportare gravi sanzioni; quindi, è fondamentale rispettare questi obblighi per garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare sanzioni.

Quando aggiornare il DVR?

Mantenere il DVR aggiornato è fondamentale per assicurare la sicurezza all’interno di un’azienda. Identificare e affrontare tempestivamente i possibili fattori di rischio non solo aiuta ad evitare sanzioni, ma permette anche di avere una visione chiara dello stato di sicurezza aziendale, consentendo così di lavorare in modo più consapevole e, soprattutto, in sicurezza.

L’aggiornamento del DVR è obbligatorio in situazioni specifiche definite dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08.

  • In occasione di modifiche del processo produttivo (nuove macchine, nuove lavorazioni, nuovi materiali)
  • In caso di ristrutturazioni aziendali o cambiamenti organizzativi
  • A seguito di infortuni gravi o ricorrenti
  • Quando si presenta un avanzamento tecnologico nelle misure di sicurezza
  • Se cambia il Datore di Lavoro
  • Qualora i risultati della sorveglianza sanitaria evidenzino nuovi rischi

Attenzione! Il mancato aggiornamento del DVR comporta sanzioni fino a 7.862€ e il rischio di arresto fino a sei mesi.

Aggiornamento DVR per modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro

In questo primo caso rientrano tutte quelle situazioni che, in diverso modo, portano a una modifica del modo in cui il lavoro viene organizzato e svolto all’interno dell’attività, con particolare attenzione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che questo può comportare.

Questo si applica, per esempio, in caso di apertura di una sede distaccata o di trasferimento in nuova sede. In questo caso, trattandosi di una sede di lavoro diversa da quella che era stata precedentemente comunicata e valutata, è opportuno che il datore di lavoro richieda un aggiornamento del DVR sulla base delle nuove condizioni che si sono presentate.

Lo stesso avviene anche in caso di inserimenti di nuovi macchinari o strumentazioni. Sebbene non si tratti in questo caso di un cambiamento radicale come un trasferimento o l’apertura di una nuova sede, anche in questo caso si è davanti a situazioni che vanno a modificare il modo in cui il lavoro viene portato avanti e, quindi, anche i fattori di rischio a esso connessi.

Aggiornamento DVR a seguito di infortuni gravi o ricorrenti

Anche in assenza di trasferimenti, ristrutturazioni, nuove sedi o spostamenti di sede il DVR deve essere aggiornato in seguito a infortuni significativi.
Rientrano in questo ambito infortuni che riguardino:

  • Cadute in basso o dall’alto oltre una certa altezza.
  • Incidenti legati a incendi o scoppi.
  • Infortuni causati da mezzi di trasporto.
  • Infortuni causati da mezzi di sollevamento
  • Infortuni legati a oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore.

In questo senso si fa anche riferimento alla situazione clinico-sanitaria del lavoratore a seguito dell’infortunio. Vengono considerati gravi infortuni che provocano fratture, lesioni agli occhi e perdita di conoscenza (anche di breve durata).

Inoltre, indipendentemente dalla dinamica dell’incidente o delle conseguenze a livello clinico-sanitario, vengono considerati significativi infortuni che si ripetono con una certa frequenza (pari o superiore a tre volte l’anno).

Aggiornamento DVR per cambio datore di lavoro

Non è necessario provvedere all’aggiornamento del DVR nel caso di cambiamento di nomine delle persone coinvolte nella sua redazione (medico competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Fa tuttavia eccezione il datore di lavoro. Mentre la modifica in organigramma di una delle figure aziendali per la sicurezza non richiede un aggiornamento del DVR, l’aggiornamento è obbligatorio in caso di cambiamento del datore di lavoro.

Come aggiornare il DVR?

La procedura per l’aggiornamento del DVR coinvolge le seguenti fasi:

  • Comunicazione ai lavoratori e aggiornamento della formazione sulla sicurezza
  • Analisi delle modifiche (nuove attività, macchinari, incidenti recenti)
  • Valutazione dei nuovi rischi e adeguamento delle misure di sicurezza
  • Revisione del documento sicurezza sul lavoro con integrazione delle misure aggiornate
  • Apposizione della data certa (firma digitale o invio PEC)

Aggiornamento DVR: figure coinvolte e chi deve firmare il DVR aggiornato

Le figure coinvolte nell’aggiornamento del DVR sono le stesse che partecipano alla sua prima redazione.
Si parla quindi di:

  • Datore di lavoro, a cui spetta la presentazione del documento sicurezza sul lavoro e che a tale scopo si avvale della consulenza di professionisti.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che ricopre due funzioni. Innanzitutto, supporta il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR. In secondo luogo, lo aiuta ad attuare le misure di protezione e prevenzione previste per l’attività in seguito alla valutazione dei rischi.
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che deve essere consultato per la redazione della valutazione (così da scioglierne alcuni nodi di contenuti) e poi ricevere una copia del DVR.
  • Medico competente, qualora per l’attività in questione siano previsti anche protocolli di sorveglianza sanitaria. In questo caso il medico di competenza andrà a curare alcuni elementi specifici all’interno del DVR

DVR e data certa: cos’è e come ottenerla

Con “DVR data certa” si intende l’apposizione della data in cui il DVR viene certificato o rielaborato, che può essere ottenuta nei seguenti modi:

  • Registrazione presso un notaio
  • Firma digitale con marca temporale
  • Invio tramite PEC

Come previsto dall’art.28 comma 2, in caso di certificazione della data tramite firma sarà necessario che la data e la firma vengono apposte dal datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o dal Rappresentante dei Lavoratori.
L’inserimento della data è un importante elemento a tutela e ulteriore garanzia per il datore di lavoro, che in questo modo certifica di aver richiesto ed effettuato la Valutazione dei Rischi prima che si verifichino infortuni oppure ispezioni.

Cosa succede se non aggiorno il DVR?

Il mancato aggiornamento del DVR può portare a sanzioni severe.

  • Ammenda fino a 2.457,01€ in caso di adozione del DVR con valutazione incompleta dei rischi. Lo stesso vale nel caso in cui a mancare non siano state correttamente individuate mansioni che potrebbero esporre i lavoratori a rischi specifici.
  • Ammenda fino a 4.511,96€ nel caso in cui nel DVR non siano stati inclusi elementi, tra cui il programma delle misure integrative, le misure di prevenzione e protezione previste e i ruoli previsti dall’organizzazione dell’azienda.
  • Arresto da tre a sei mesi o ammenda fino a 7.862,37€ in caso di omessa valutazione dei rischi o mancata compilazione del DVR.